Ridurre le code al mattino

Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l’articolo 2 capoverso 2 della legge federale sulla circolazione stradale di modo che il divieto di circolazione notturna valga dalle ore 22 alle 4.

Motivazione
In Svizzera le code e i congestionamenti sono un fenomeno comune soprattutto al mattino dei giorni feriali, tanto che le ore di coda superano ormai le 20 000 unità l’anno. Non soltanto l’inquinamento atmosferico causato dagli agenti inquinanti e il consumo di carburante aumentano vertiginosamente durante gli incolonnamenti, ma anche i costi economici che ne derivano sono elevati. Inoltre, i tempi di consegna delle merci di uso quotidiano, in particolare dei prodotti alimentari, sono oggi estremamente ristretti, così che diventa sempre più importante poter garantire una consegna affidabile.

Il traffico pendolare individuale negli agglomerati ha luogo tra le 6 e le 8.30. I problemi di capacità mattutini possono essere risolti a livello infrastrutturale soltanto nel medio o lungo termine, in quanto la costruzione o il potenziamento di strade richiede tempo e costi notevoli. Anche l’Ufficio federale delle strade riconosce la necessità di sfruttare tutte le possibilità per affrontare la situazione. Per reagire in fretta e rimediare almeno parzialmente agli inconvenienti descritti, il divieto di circolazione notturna per gli autocarri nel traffico interno deve essere limitato alle 4 di mattina. In tal modo su molti tratti si potrebbe evitare che nelle ore di punta mattutine il traffico merci si aggiunga al traffico pendolare.

In base all’articolo 14 dell’Accordo fra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo sui trasporti terrestri; RS 0.740.72), i veicoli esteri non sono autorizzati a effettuare trasporti interni in Svizzera. Il cosiddetto divieto di cabotaggio esclude dunque i veicoli esteri dal traffico merci interno elvetico. Una riduzione del divieto di circolare la notte limitata esclusivamente a questo tipo di trasporti non rappresenta pertanto una misura discriminatoria ed è conforme all’articolo 1 capoverso 3 dell’Accordo sui trasporti terrestri.

Parere del Consiglio federale del 08.05.2015
Il Consiglio federale è consapevole del fatto che il costante incremento del volume di traffico e il conseguente maggiore congestionamento della rete stradale provocano un aumento delle ore di coda. Poiché tuttavia gli incolonnamenti e gli ingorghi non sono un fenomeno quotidiano esclusivamente mattutino, ma interessano anche le fasce centrali e serali della giornata, negli ultimi anni il Consiglio federale ha già adottato delle misure volte a migliorare la gestione delle capacità disponibili (informazioni aggiornate destinate agli utenti della strada, terza corsia dinamica ecc.). Per assicurare la consegna mattutina delle merci di uso quotidiano (prodotti alimentari deperibili), il trasporto di beni alimentari non è soggetto al divieto di circolazione domenicale e notturna.

Il divieto di circolazione notturna vigente non è disciplinato soltanto dalla normativa federale (legge e ordinanza), ma è contemplato anche dall’articolo 15 paragrafo 1 dell’Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo sui trasporti terrestri; RS 0.740.72), che prevede espressamente la fascia oraria concreta compresa tra le 22.00 e le 5.00. Per dare seguito alla mozione sarebbe necessario modificare l’Accordo sui trasporti terrestri poiché, al contrario di quanto sostiene l’autore della mozione, una riduzione del divieto in parola non riguarderebbe soltanto il traffico interno, bensì qualsiasi trasporto di merci circolante su strada svizzera, compresi quindi importazioni, esportazioni e transiti. Nel campo di applicazione della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) non si distingue fra traffico interno e altri settori di trasporto; di conseguenza si applicano anche le disposizioni contenute nell’Accordo sui trasporti terrestri. Come già espresso nel suo parere del 29 novembre 2013 sul postulato Rime 13.3678, “Progetto di flessibilizzazione del divieto di circolazione notturna dei veicoli commerciali pesanti”, il Consiglio federale è contrario a una modifica dell’Accordo sui trasporti terrestri per considerazioni inerenti alla politica europea.

Proposta del Consiglio federale del 08.05.2015
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Via sicura. Rimozione rapida degli eccessi e degli effetti collaterali indesiderati del reato di pirateria della strada

Testo depositato
Fondandomi sull’articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull’articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

La legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) è modificata come segue:

Art. 16c

Revoca della licenza di condurre dopo un’infrazione grave

Cpv. 2

Dopo un’infrazione grave la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata per:

Lett. abis

almeno sei mesi, se …

Art. 90

Infrazione alle norme della circolazione

Cpv. 3

È punito con una pena detentiva fino a quattro anni o con una pena pecuniaria chiunque …

Cpv. 4

Vi è grave inosservanza di un limite di velocità ai sensi del capoverso 3 se la velocità massima consentita è superata:

Motivazione
Alcuni anni fa hanno suscitato scalpore negli organi dell’informazione, nell’opinione pubblica e negli ambienti della politica casi scioccanti di reati in materia di circolazione stradale che hanno causato la morte di vittime innocenti.

In occasione dei relativi dibattiti, ciò ha indotto il Parlamento a inserire nel pacchetto legislativo “Via sicura” l’iniziativa popolare “Protezione contro i conducenti spericolati”, trasponendola pressoché alla lettera nella LCStr. Tale trasposizione è avvenuta dopo la conclusione della procedura di consultazione, senza un’analisi sufficiente della sua portata e delle sue conseguenze concrete e senza consultare le cerchie interessate (cantoni, autorità inquirenti, ecc.).

Durante il dibattito parlamentare è stato sottolineato chiaramente (in particolare dalla consigliera federale competente, ma anche da membri del Parlamento) che le misure dovevano mirare in modo preciso ai pirati della strada, senza criminalizzare in generale tutti gli automobilisti.

Solo pochi giorni dopo l’entrata in vigore delle misure contro i pirati della strada, la Conferenza delle autorità inquirenti svizzere ha raccomandato un aumento (in parte drastico) delle pene per gli eccessi di velocità, che, pur essendo gravi, non soddisfano le condizioni per essere definiti reati di pirateria della strada. Molti pubblici ministeri cantonali hanno seguito tale raccomandazione.

Per l’opinione pubblica è incomprensibile che una persona incensurata (senza condanne precedenti nell’ambito della circolazione stradale) che commette un grave eccesso di velocità debba essere condannata obbligatoriamente per legge a un anno di detenzione (eventualmente con la condizionale) e al ritiro della patente per 24 mesi (sempre senza la condizionale), anche senza aver causato un incidente o aver messo in pericolo terzi.

È giusto punire severamente gli automobilisti che si comportano in modo del tutto irresponsabile mettendo concretamente in pericolo terzi, anche nei casi in cui non causano un incidente. Il carattere “automatico” ed esagerato delle misure contro i pirati della strada conduce tuttavia a risultati sproporzionati, per non dire scioccanti, che nell’opinione pubblica suscitano dubbi in merito all’intero pacchetto di misure “Via sicura” e all’adeguatezza in generale della reazione dello Stato nei confronti dei reati in materia di circolazione stradale.

La presente iniziativa intende mantenere il reato di pirateria della strada e le pene massime previste, lasciando tuttavia ai giudici e alle autorità amministrative il margine d’apprezzamento necessario per adeguare le sanzioni alle circostanze concrete del reato (rischio creato) e alla violazione commessa dall’autore. A tal fine l’autore dell’iniziativa chiede di:

1. stralciare il limite inferiore della pena (art. 90 cpv. 3 LCStr), in modo da armonizzare la sanzione con quella prevista per il reato di cui all’articolo 129 CP (Esposizione a pericolo della vita altrui), oggettivamente più grave e punito con una pena di detenzione sino a cinque anni o con una pena pecuniaria;

2. stralciare la sanzione automatica di cui all’articolo 90 capoverso 4 LCStr che istituisce la presunzione assoluta che siano soddisfatte le condizioni per il reato di pirateria della strada, senza permettere al giudice di tenere adeguatamente conto delle circostanze concrete, del rischio causato o della volontà dell’autore (sentenza del Tribunale federale 1C_397/2014, consid. 2.4.1). Il capoverso 4 dovrebbe limitarsi a fissare una soglia a partire dalla quale vi è grave inosservanza di un limite di velocità ai sensi del capoverso 3 e che permette di applicare quest’ultimo se sono soddisfatte le altre condizioni. Ciò impedisce anche che la presunzione si applichi in caso di corse di servizio urgenti (luce blu);

3. ridurre a sei mesi il periodo minimo di revoca della licenza di condurre (art. 16c cpv. 2 lett. abis LCStr), ossia al doppio del periodo minimo di revoca previsto in caso di grave violazione delle regole della circolazione stradale.

Lotta al piccolo coleottero degli alveari. Strategia giusta?

Testo depositato
Con la modifica dell’ordinanza sulle epizoozie il “piccolo coleottero degli alveari” ha cambiato status da “organismo da sorvegliare” a “organismo da combattere”.

Chiedo al Consiglio federale:

1. Se questo cambio di status prevede la distruzione di apiari e se sì a quali condizioni e indennizzi?

2. Visto che la presenza del coleottero è ritenuta irreversibile, non sarebbe più efficace implementare una strategia di lotta e di convivenza concordata tra apicoltori e organi federali preposti alla salute dell’ape?

Risposta del Consiglio federale del 16.03.2015
Le infestazioni da piccolo coleottero degli alveari richiedono misure diverse secondo la situazione epidemiologica. In caso di infestazione limitata e circoscritta, le colonie di api infestate devono essere eliminate a protezione del resto della popolazione. Se invece la presenza del parassita è già diffusa e la sua propagazione non può presumibilmente più essere arginata, non ha alcun senso distruggere le colonie infestate; nel caso si debba procedere all’eliminazione di colonie, gli apicoltori interessati sono indennizzati dai cantoni: la strategia proposta per combattere il piccolo coleottero degli alveari è il risultato di discussioni approfondite condotte nelle ultime settimane dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria con l’organizzazione mantello delle associazioni apicole svizzere, con gli organi d’esecuzione cantonali e con esperti. Le basi tecniche sono state fornite da Agroscope e dall’Università di Berna. La strategia è dunque frutto di un’ampia concertazione. Il Consiglio federale deciderà però soltanto nelle prossime settimane sulla modifica dell’ordinanza sulle epizoozie.

Abbandono cambio fisso franco/euro. Le FFS mettono sotto pressione i fornitori svizzeri

Testo depositato
A seguito dell’abbandono del cambio fisso, le FFS stanno facendo pressione anche sui fornitori svizzeri per abbassare i prezzi dei prodotti.

Tenuto conto che le FFS operano di fatto in una situazione di monopolio, che praticano già una parte importante degli acquisti all’estero, che le aziende svizzere sono già in grave difficoltà per fronteggiare la concorrenza straniera, chiedo al Consiglio federale come valuta questo modo di procedere e se non sia opportuno evitare di infierire sulle aziende locali?

Risposta del Consiglio federale del 09.03.2015
Questa domanda rientra nell’ambito della strategia aziendale di FFS SA. Il Consiglio federale rileva tuttavia che, in linea di massima, nel settore degli acquisti pubblici non può essere applicato il principio del trattamento nazionale e si aspetta che le FFS agiscano nel rispetto dei principi economici.

Le FFS conoscono la difficile situazione dell’economia svizzera e sono consapevoli della loro responsabilità. Ogni anno assegnano a terzi mandati per un importo pari a circa 5 miliardi di franchi, il 90 per cento dei quali viene svolto in Svizzera.

L’abbandono del cambio fisso franco/euro si ripercuote sulle imprese di trasporto e sui loro clienti, e in misura particolare su FFS Cargo, FFS Cargo International e sui trasporti turistici dall’estero verso la Svizzera. Se la competitività della Svizzera e i salari sono sotto pressione, le FFS devono accrescere il loro impegno per rendere attrattive e convenienti le prestazioni offerte.

Le FFS riesamineranno i programmi di investimento e li rinegozieranno con i fornitori a loro volta riforniti prevalentemente da operatori della zona euro. A questo proposito ci si attende un trasferimento dei guadagni di valuta. Si tratta di un approccio corrente per un’impresa vicina all’industria come le FFS. In questo contesto è essenziale conoscere i costi dei prodotti, compresi gli effetti di valute e rincaro, e reagire in modo adeguato alle relative evoluzioni.