Ridurre le code al mattino
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l’articolo 2 capoverso 2 della legge federale sulla circolazione stradale di modo che il divieto di circolazione notturna valga dalle ore 22 alle 4.
Motivazione
In Svizzera le code e i congestionamenti sono un fenomeno comune soprattutto al mattino dei giorni feriali, tanto che le ore di coda superano ormai le 20 000 unità l’anno. Non soltanto l’inquinamento atmosferico causato dagli agenti inquinanti e il consumo di carburante aumentano vertiginosamente durante gli incolonnamenti, ma anche i costi economici che ne derivano sono elevati. Inoltre, i tempi di consegna delle merci di uso quotidiano, in particolare dei prodotti alimentari, sono oggi estremamente ristretti, così che diventa sempre più importante poter garantire una consegna affidabile.
Il traffico pendolare individuale negli agglomerati ha luogo tra le 6 e le 8.30. I problemi di capacità mattutini possono essere risolti a livello infrastrutturale soltanto nel medio o lungo termine, in quanto la costruzione o il potenziamento di strade richiede tempo e costi notevoli. Anche l’Ufficio federale delle strade riconosce la necessità di sfruttare tutte le possibilità per affrontare la situazione. Per reagire in fretta e rimediare almeno parzialmente agli inconvenienti descritti, il divieto di circolazione notturna per gli autocarri nel traffico interno deve essere limitato alle 4 di mattina. In tal modo su molti tratti si potrebbe evitare che nelle ore di punta mattutine il traffico merci si aggiunga al traffico pendolare.
In base all’articolo 14 dell’Accordo fra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo sui trasporti terrestri; RS 0.740.72), i veicoli esteri non sono autorizzati a effettuare trasporti interni in Svizzera. Il cosiddetto divieto di cabotaggio esclude dunque i veicoli esteri dal traffico merci interno elvetico. Una riduzione del divieto di circolare la notte limitata esclusivamente a questo tipo di trasporti non rappresenta pertanto una misura discriminatoria ed è conforme all’articolo 1 capoverso 3 dell’Accordo sui trasporti terrestri.
Parere del Consiglio federale del 08.05.2015
Il Consiglio federale è consapevole del fatto che il costante incremento del volume di traffico e il conseguente maggiore congestionamento della rete stradale provocano un aumento delle ore di coda. Poiché tuttavia gli incolonnamenti e gli ingorghi non sono un fenomeno quotidiano esclusivamente mattutino, ma interessano anche le fasce centrali e serali della giornata, negli ultimi anni il Consiglio federale ha già adottato delle misure volte a migliorare la gestione delle capacità disponibili (informazioni aggiornate destinate agli utenti della strada, terza corsia dinamica ecc.). Per assicurare la consegna mattutina delle merci di uso quotidiano (prodotti alimentari deperibili), il trasporto di beni alimentari non è soggetto al divieto di circolazione domenicale e notturna.
Il divieto di circolazione notturna vigente non è disciplinato soltanto dalla normativa federale (legge e ordinanza), ma è contemplato anche dall’articolo 15 paragrafo 1 dell’Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo sui trasporti terrestri; RS 0.740.72), che prevede espressamente la fascia oraria concreta compresa tra le 22.00 e le 5.00. Per dare seguito alla mozione sarebbe necessario modificare l’Accordo sui trasporti terrestri poiché, al contrario di quanto sostiene l’autore della mozione, una riduzione del divieto in parola non riguarderebbe soltanto il traffico interno, bensì qualsiasi trasporto di merci circolante su strada svizzera, compresi quindi importazioni, esportazioni e transiti. Nel campo di applicazione della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) non si distingue fra traffico interno e altri settori di trasporto; di conseguenza si applicano anche le disposizioni contenute nell’Accordo sui trasporti terrestri. Come già espresso nel suo parere del 29 novembre 2013 sul postulato Rime 13.3678, “Progetto di flessibilizzazione del divieto di circolazione notturna dei veicoli commerciali pesanti”, il Consiglio federale è contrario a una modifica dell’Accordo sui trasporti terrestri per considerazioni inerenti alla politica europea.
Proposta del Consiglio federale del 08.05.2015
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.