Per una riforma totale della legge federale sull’espropriazione (LEspr)
Con la presente mozione incarico il Consiglio federale di elaborare una revisione generale della legge federale sull’espropriazione (LEspr.). L’adozione della LEspr risale al 20.6.1930 e, se ci eccettuano le modifiche adottate con la LF del 18.3.1971, in vigore dall’1.8.1972 (RU 1972 1076, 1086; FF 1970 I 774), nella sostanza essa è rimasta immutata. Nel frattempo però la legislazione federale ha subito svariate modifiche: di rilevo è in particolare la LF del 18.6.1989 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di approvazione piani, in vigore dall’1.1.2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029). È tempo dunque di modificare la LEspr per adattarla a questa legge. In tal senso si era già espresso il Tribunale federale con una Direttiva del 25.11.1999 ai Presidenti delle commissioni federali di stima. Molte sono le questioni aperte e sulle quali non vi è sicurezza giuridica ad esempio chi è competente a trattare le notifiche di pretese successive, cosa capita una volta conclusa la procedura di approvazione piani, portata dell’art. 38 LEspr, sulla stima dei diritti notori ecc.
È dunque auspicabile che una revisione generale della LEspr sia avviata al più presto, anche perché, senza la pretesa di essere esaustivi vi sono altri punti che creano insicurezza giudica, ossia:
– l’art. 2 cpv. 3 PA dispone che solo gli art. 20 a 24 si applicano alla procedura delle commissioni di stima in materia di espropriazione. Di contro, il RCFS, entrato in vigore dopo la PA a seguito della riforma del 1972 della LEspr, rinvia all’intero capo secondo della PA che disciplina le regole generali di procedura (cfr. DTF 112 Ib 417 consid. 2a), Sarebbe dunque opportuno avere due testi uniformi, visti i due ranghi diversi (legge e regolamento), modificando la LEspr;
– la procedura per il rinnovo di diritti di durata limitata (servitù) concessi per il trasporto d’energia elettrica. Infatti, l’art. 64 cpv. 1 lett. k LEspr, che affida la competenza alla CFS, rinvia all’art. 121 cpv. 1 lett. LEspr che, a sua volta, fa riferimento all’art. 53bis della legge federale del 24.6.1902 sugli impianti elettrici (LIE), ora abrogato(!). Pertanto, la procedura non è definita, ritenuto altresì che la dottrina riteneva che quella prevista dall’art. 53bis non era chiara; si tratta di un campo importante che non può essere lasciato in una situazione di incertezza.
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