Mozione – Per parchi nazionali a misura d’uomo

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di presentare una proposta di modifica della LPN (art. 23f) e dell’OPar (art. 17) che preveda un allentamento dei criteri e dei divieti previsti per le zone centrali dei parchi nazionali, in modo che le attività umane, seppure con le opportune limitazioni, siano comunque permesse.

Motivazione

L’articolo 23f LPN prevede che nelle zone centrali dei parchi nazionali la natura venga lasciata libera di svilupparsi e che il pubblico vi possa accedere solo in maniera limitata. A sua volta l’articolo 17 capoverso 1 lettere a-g dell’OPar stabilisce tutta una serie di divieti imposti alle zone centrali dei Parchi Nazionali, come ad esempio l’esercizio della pesca e della caccia, la raccolta di funghi o pietre e addirittura anche solo l’abbandono dei sentieri. Il capoverso 2 prevede la possibilità di concedere delle deroghe ma solo se di lieve entità e se giustificate da motivi importanti.

Attualmente in Svizzera sono solo due i progetti di Parchi Nazionali in corso, entrambi in Ticino (Parc Adula – che coinvolge anche il Canton GR – e Parco Nazionale del Locarnese). Questi progetti sono attualmente confrontati con parecchie difficoltà, dovute soprattutto alle resistenze della popolazione locale che li percepisce come una sorta di esproprio del proprio territorio. Emblematico quanto accaduto in occasione della presentazione della prima versione del Parco Nazionale del Locarnese e Vallemaggia, che ha dovuto essere ritirata a fronte della massiccia e vivace opposizione della popolazione locale (sostenuta da alcune categorie, come agricoltori, società escursionistiche, pescatori, cacciatori, ecc.). I promotori dopo aver ritirarato il progetto, lo stanno ripronendo in una versione ridimensionata ma comunque oggetto di critiche. Il problema principale della categoria “parco nazionale” (art. 16 e segg. OPar) è costituito dal fatto che nella zona centrale, che ricopre una superficie importante (art. 16 cpv. 1 OPar), sono di fatto proibite tutte le attività umane (cfr. art. 17 cpv. 1 OPar). Tali restrizioni, oltre a essere eccessive e in buona parte ingiustificate, sono un ostacolo alla concretizzazione di progetti di parchi nazionali. Per favorire la realizzazione di simili progetti, che rappresentano sicuramente delle opportunità di sviluppo interessanti, è necessario allentare i criteri e i divieti previsti all’articolo 17 capoverso 1 OPar.

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