Via sicura. Rimozione rapida degli eccessi e degli effetti collaterali indesiderati del reato di pirateria della strada

Testo depositato
Fondandomi sull’articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull’articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

La legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) è modificata come segue:

Art. 16c

Revoca della licenza di condurre dopo un’infrazione grave

Cpv. 2

Dopo un’infrazione grave la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata per:

Lett. abis

almeno sei mesi, se …

Art. 90

Infrazione alle norme della circolazione

Cpv. 3

È punito con una pena detentiva fino a quattro anni o con una pena pecuniaria chiunque …

Cpv. 4

Vi è grave inosservanza di un limite di velocità ai sensi del capoverso 3 se la velocità massima consentita è superata:

Motivazione
Alcuni anni fa hanno suscitato scalpore negli organi dell’informazione, nell’opinione pubblica e negli ambienti della politica casi scioccanti di reati in materia di circolazione stradale che hanno causato la morte di vittime innocenti.

In occasione dei relativi dibattiti, ciò ha indotto il Parlamento a inserire nel pacchetto legislativo “Via sicura” l’iniziativa popolare “Protezione contro i conducenti spericolati”, trasponendola pressoché alla lettera nella LCStr. Tale trasposizione è avvenuta dopo la conclusione della procedura di consultazione, senza un’analisi sufficiente della sua portata e delle sue conseguenze concrete e senza consultare le cerchie interessate (cantoni, autorità inquirenti, ecc.).

Durante il dibattito parlamentare è stato sottolineato chiaramente (in particolare dalla consigliera federale competente, ma anche da membri del Parlamento) che le misure dovevano mirare in modo preciso ai pirati della strada, senza criminalizzare in generale tutti gli automobilisti.

Solo pochi giorni dopo l’entrata in vigore delle misure contro i pirati della strada, la Conferenza delle autorità inquirenti svizzere ha raccomandato un aumento (in parte drastico) delle pene per gli eccessi di velocità, che, pur essendo gravi, non soddisfano le condizioni per essere definiti reati di pirateria della strada. Molti pubblici ministeri cantonali hanno seguito tale raccomandazione.

Per l’opinione pubblica è incomprensibile che una persona incensurata (senza condanne precedenti nell’ambito della circolazione stradale) che commette un grave eccesso di velocità debba essere condannata obbligatoriamente per legge a un anno di detenzione (eventualmente con la condizionale) e al ritiro della patente per 24 mesi (sempre senza la condizionale), anche senza aver causato un incidente o aver messo in pericolo terzi.

È giusto punire severamente gli automobilisti che si comportano in modo del tutto irresponsabile mettendo concretamente in pericolo terzi, anche nei casi in cui non causano un incidente. Il carattere “automatico” ed esagerato delle misure contro i pirati della strada conduce tuttavia a risultati sproporzionati, per non dire scioccanti, che nell’opinione pubblica suscitano dubbi in merito all’intero pacchetto di misure “Via sicura” e all’adeguatezza in generale della reazione dello Stato nei confronti dei reati in materia di circolazione stradale.

La presente iniziativa intende mantenere il reato di pirateria della strada e le pene massime previste, lasciando tuttavia ai giudici e alle autorità amministrative il margine d’apprezzamento necessario per adeguare le sanzioni alle circostanze concrete del reato (rischio creato) e alla violazione commessa dall’autore. A tal fine l’autore dell’iniziativa chiede di:

1. stralciare il limite inferiore della pena (art. 90 cpv. 3 LCStr), in modo da armonizzare la sanzione con quella prevista per il reato di cui all’articolo 129 CP (Esposizione a pericolo della vita altrui), oggettivamente più grave e punito con una pena di detenzione sino a cinque anni o con una pena pecuniaria;

2. stralciare la sanzione automatica di cui all’articolo 90 capoverso 4 LCStr che istituisce la presunzione assoluta che siano soddisfatte le condizioni per il reato di pirateria della strada, senza permettere al giudice di tenere adeguatamente conto delle circostanze concrete, del rischio causato o della volontà dell’autore (sentenza del Tribunale federale 1C_397/2014, consid. 2.4.1). Il capoverso 4 dovrebbe limitarsi a fissare una soglia a partire dalla quale vi è grave inosservanza di un limite di velocità ai sensi del capoverso 3 e che permette di applicare quest’ultimo se sono soddisfatte le altre condizioni. Ciò impedisce anche che la presunzione si applichi in caso di corse di servizio urgenti (luce blu);

3. ridurre a sei mesi il periodo minimo di revoca della licenza di condurre (art. 16c cpv. 2 lett. abis LCStr), ossia al doppio del periodo minimo di revoca previsto in caso di grave violazione delle regole della circolazione stradale.

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