Legge federale sulla pesca. Autorizzare l’uso dell’ardiglione anche nei corsi d’acqua
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di presentare una proposta di modifica dell’articolo 5b capoverso 4 OLFP (ordinanza concernente la legge federale sulla pesca), nel senso che i cantoni, in deroga all’articolo 23 capoverso 1 lettera c OPAn (ordinanza sulla protezione degli animali), possono autorizzare l’impiego di determinate lenze con ardiglione da parte di pescatori professionisti e pescatori con la lenza titolari di un attestato di competenza secondo l’articolo 5a, oltre che per i laghi e i bacini di accumulazione, anche per i corsi d’acqua.
Motivazione
La nuova modifica adottata il 29 gennaio 2014 dell’articolo 5b capoverso 4 OLFP limita in modo eccessivo la facoltà data ai cantoni di gestire le proprie acque.
Tramite la presente mozione si chiede pertanto che la citata norma venga modificata in modo che i cantoni, richiamati i principi del federalismo nonché i compiti a loro attribuiti dalla legge sulla gestione ittica delle acque interne (v. ultimo aggiornamento dell’8.1.2010) nell’ambito delle questioni legate alla pesca, abbiano la facoltà di autorizzare l’uso dell’ardiglione anche nei corsi d’acqua, analogamente a quanto già avviene per i laghi ed i bacini di accumulazione. Tale proposta è del resto sostenuta con forza dalla Federazione ticinese per l’acquicoltura e la pesca (FTAP), in rappresentanza dei suoi circa 4500 pescatori e gode del sostegno del Consiglio di Stato del cantone Ticino.
Le motivazioni principali a sostegno di questa proposta possono essere così riassunte:
1. La soluzione adottata con la recente modifica dell’articolo 5b capoverso 4 OLFP appare contraddittoria: non si capisce per quali motivi l’ardiglione può essere autorizzato nei laghi e nei bacini ma non nei corsi d’acqua. Si tratta di una discriminazione che appare ingiustificata!
2. Il nuovo articolo lede il federalismo in quanto non considera a sufficienza le peculiarità dei singoli cantoni: esse sono di principio estremamente diversificate per ambiente, qualità, quantità e morfologia delle acque.
3. Nella fattispecie, per quanto concerne il Ticino, la nuova regolamentazione de facto porta alla scomparsa di alcune tradizioni secolari di pesca ampiamente radicate tra la maggioranza di pescatori (come ad esempio la cosiddetta “montura”), soprattutto nelle valli superiori del cantone; tradizioni che per altro non compromettono il benessere degli animali, e che anzi salvaguardano in modo particolare i pesci di taglia inferiore.
Parere del Consiglio federale del 18.02.2015
L’utilizzo di lenze con l’ardiglione è vietato dall’ordinanza sulla protezione degli animali (art. 23 cpv. 1 lett. c OPAn, RS 455.1). Le deroghe a questo articolo sono disciplinate nell’articolo 5b ccapoverso 4 dell’ordinanza concernente la legge federale sulla pesca (OFLP, RS 923.01). I cantoni possono autorizzare l’impiego di lenze con ardiglione ai titolari di un attestato di competenza, solamente per i laghi e i bacini d’accumulazione. Nei corsi d’acqua la pesca senza ardiglione rispetta il benessere dell’animale e consente ai pescatori di proteggere in maniera efficace le specie protette, i pesci di piccola taglia, così come gli individui ecologicamente importanti per le popolazioni naturali.
Nei laghi e nei bacini d’accumulazione vale lo stesso principio, sebbene l’utilizzo dell’ardiglione è giustificato in determinate situazioni di pesca (per esempio la pesca a grande profondità). In passato le deroghe erano direttamente definite dall’articolo 5b capoverso 4 OFLP e la loro applicazione difficile, specialmente nelle acque intercantonali. Allo scopo di uniformare l’applicazione di tali deroghe si è deciso di delegare le scelta ai cantoni basandosi non più sui metodi di pesca ma sul tipo di corso d’acqua. Nello specifico la pesca con la montura nei fiumi ticinesi, tradizionalmente radicata e tuttora largamente utilizzata dai pescatori, non è destinata a scomparire ma ad adattarsi alle nuove disposizioni.
Inoltre, l’obiettivo proposto dalla presente mozione non è applicabile con una semplice modifica dell’articolo 5b capoverso 4 OFLP, in quanto essa regola solamente le deroghe al divieto di utilizzo di lenze con l’ardiglione. Lasciare ai cantoni la completa libertà in materia annullerebbe il principio di divieto dell’ardiglione espresso dall’articolo 23 capoverso lettera c OPAn.
Il Consiglio federale ritiene che la modifica dell’articolo 5b capoverso 4 OFLP non sia contradditoria e lascia ai cantoni un ampio margine di manovra laddove necessario.
Proposta del Consiglio federale del 18.02.2015
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
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