Escludere le prestazioni nel settore edile dal campo di applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone
Testo depositato
Si invita il Consiglio federale a intraprendere le necessarie modifiche legislative, in particolare della Legge federale sui lavoratori distaccati (RS 823.20), affinché la lettera b dell’articolo 1 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP; RS 0.142.112.681) venga interpretata conformemente alla legislazione sugli acquisti pubblici, escludendo quindi dalle “prestazioni di servizio” i lavori edili.
Motivazione
L’ALCP, alla lettera b dell’articolo 1 prevede, stranamente, anche la libera circolazione di imprese per periodi di corta durata (90 gg). Dal canto suo l’articolo 5 della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1) definisce chiaramente i tipi di commessa conformemente agli accordi internazionali GATT. Da questa definizione si evince che l’esecuzione di lavori edilizi o del genio civile non fanno parte delle prestazioni di servizio. L’articolo 3 dell’ordinanza sugli acquisti pubblici (RS 172.056.11) riprende le definizioni dell’articolo 5 LAPub e rimanda per i dettagli agli allegati, chiarendo ancora meglio che le prestazioni edili non sono prestazioni di servizio. Finora tutte le prestazioni, compresa l’esecuzione di lavori edili, sono state ritenute assoggettate alla liberalizzazione decretata dall’articolo 1 lettera b ALCP. Premesso che la gran parte delle prestazioni da parte di lavoratori distaccati e indipendenti italiani in Ticino concernono l’esecuzione di lavori edili, è innegabile che questa facoltà introdotta nell’ALCP ha creato, in particolare nel cantone Ticino – confrontato con un mercato italiano senza regole e in grave difficoltà – una forte concorrenza sleale, dovuta all’impossibilità di verificare i salari effettivamente versati ai lavoratori dipendenti delle imprese della vicina Italia, distaccati in Ticino. Numerose sono state le denunce di questa situazione da parte delle associazioni di riferimento, in particolare della Società svizzera impresari costruttori (SSIC), ancor prima della votazione del 9 febbraio 2014.
A seguito della votazione la SSIC prima e il Consiglio di Stato del cantone Ticino hanno ripetutamente informato e sensibilizzato il Consiglio federale sulle pesanti conseguenze di questa situazione. Chiarendo che queste prestazioni, in analogia a quanto prevede la legislazione in materia di acquisti pubblici, non sono delle prestazioni di servizio e quindi non rientrano nel campo di applicazione di cui alla lettera b dell’articolo 1 ALCP, si risolverebbe il problema alla radice.
Parere del Consiglio federale del 11.02.2015
Uno degli obiettivi dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP) è quello di agevolare la prestazione transfrontaliera di servizi (art. 1 lett. b ALCP). L’ALCP, tuttavia, non prevede una ripresa integrale della libera circolazione dei servizi così come esiste all’interno del mercato europeo, ma soltanto una liberalizzazione parziale (FF, 1999, pagine 5116 e 5270). L’accordo, infatti, contempla unicamente i servizi di durata inferiore a 90 giorni per anno civile e quelli basati su accordi specifici tra Svizzera e UE. Le persone che forniscono servizi per una durata superiore a 90 giorni per anno civile sono sottoposte a una procedura d’autorizzazione (art. 26 della legge federale sugli stranieri). Sono presi in considerazione tutti i settori d’attività, salvo le attività elencate all’articolo 22 dell’allegato I ALCP, ossia le attività delle agenzie di collocamento per impieghi temporanei e interinali, i servizi finanziari soggetti ad autorizzazione e le attività che rientrano nell’esercizio dell’autorità pubblica.
Escludere i servizi del settore dell’edilizia dal campo d’applicazione dell’ALCP richiederebbe pertanto una revisione dell’accordo stesso. Una tale esclusione sarebbe incompatibile con il principio della non discriminazione, che è uno dei pilastri fondamentali della libera circolazione delle persone.
Facciamo presente, inoltre, che la legge federale sugli acquisti pubblici copre sia i lavori edilizi (art. 5 cpv. 1 lett. c LAPub) sia le prestazioni legate alla costruzione, come ad esempio i servizi di architettura e del genio civile (cfr. punti 11 e 12 dell’allegato 1a dell’ordinanza sugli acquisti pubblici). Tutti questi tipi di mandati sono contemplati dall’articolo 1 lettera b ALCP.
Per evitare che il livello salariale svizzero sia messo sotto pressione dalla libera circolazione delle persone e dalla libera prestazione di servizi che ne consegue, sono state introdotte apposite misure di accompagnamento, poi perfezionate a varie riprese. Uno dei loro principi fondamentali è che i prestatori di servizi stranieri offrano ai loro dipendenti le medesime condizioni salariali e di lavoro applicabili ai lavoratori in Svizzera. Proprio nel settore edilizio sono oggi in vigore numerosi contratti collettivi di lavoro (CCL) di obbligatorietà generale che prevedono condizioni salariali e lavorative minime. Grazie a essi, il settore edilizio è al riparo dalle pressioni salariali derivanti dalla libera prestazione di servizi. Il Consiglio federale è consapevole che la situazione in Ticino è tra le più tese in Svizzera. Le misure adottate per contrastare il dumping salariale, tuttavia, tengono già conto delle esigenze specifiche dei cantoni di confine in generale e del Ticino in particolare.
In questo cantone, infatti, è previsto un forte aumento dei controlli: dai 1050 controlli effettuati nel periodo 2013/14 si passerà pertanto a 2250 controlli nel 2015/16 (più di 115 per cento). Nel 2015, inoltre, la Confederazione cofinanzierà un maggior numero di posti legati all’esecuzione di tali controlli.
La questione della prestazione transfrontaliera di servizi, infine, concerne anche l’attuazione dell’articolo 121a della Costituzione federale. Le parti interessate avranno quindi l’occasione di pronunciarsi al riguardo.
Proposta del Consiglio federale del 11.02.2015
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
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