Domanda – Militante dell’ISIS. In Turchia considerato pericoloso, e in Svizzera?
Testo
Uno dei 3 iracheni condannati nel 2016 dal TPF per sostegno all’ISIS aveva accettato di lasciare la Svizzera. Giunto ad Istanbul in luglio, gli è stato negato l’ingresso e ha dovuto riprendere il volo per la Svizzera, chiedo:
1. per quale motivo la Turchia ha negato l’entrata?
2. se, come appare probabile, lo ha considerato pericoloso, quali misure di sicurezza ha adottato la Svizzera al suo rientro?
3. la Svizzera accoglierebbe jihadisti condannati, che hanno scontato la pena in altri paesi?
Risposta della Consigliera federale Simonetta Sommaruga
1. Ciascun paese può, in virtù delle proprie basi legali, rifiutare l’entrata a cittadini stranieri. Tuttavia non vi è nessun obbligo di comunicare al paese di partenza i divieti d’entrata né d’indicarne le motivazioni. Pertanto si possono fare soltanto supposizioni sulla ragione precisa del divieto d’entrata.
2. Le autorità competenti sono in contatto con la persona in questione. Le autorità di sicurezza adempiono il loro compito ricorrendo ai mezzi messi a loro disposizione dalla legge. Le concrete misure adottate non sono rese note dal Consiglio federale. II diritto in materia di stranieri prevede la possibilità di disporre un’espulsione. A tale proposito, la Svizzera è in contatto con diversi paesi di origine, tra cui anche l’Iraq. In tale contesto, occorre trovare una soluzione che salvaguardi la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, rispettando al contempo i principi dello Stato di diritto sanciti dalla Costituzione federale e risultanti dagli obblighi internazionali.
3. Con un divieto d’entrata è possibile negare, nel rispetto degli obblighi internazionali, l’accesso al territorio nazionale a cittadini stranieri che perpetrano reati di matrice jihadista se vi sono motivi di ritenere che possano mettere a repentaglio la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
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